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	<title>Archivi Attivit&agrave; - Stilm</title>
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	<description>Ingegneria Ambientale e Sicurezza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 08:00:40 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Nuove norme di sicurezza e antincendio per Bed and Breakfast, Affitti Brevi e Case Vacanza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sabina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 07:44:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Le norme di sicurezza e antincendio nel settore delle locazioni turistiche La Legge nr.191 del 15.12.2023 introduce per il settore delle locazioni turistiche nuovi obblighi per i proprietari privati e i locatori in merito ai dispositivi minimi per garantire la sicurezza antincendio delle case vacanze, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 aria-level="2">Le norme di sicurezza e antincendio nel settore delle locazioni turistiche</h4>
<p>La <strong><u>Legge nr.191 del 15.12.2023</u></strong> introduce per il settore delle locazioni turistiche nuovi obblighi per i proprietari privati e i locatori in merito ai dispositivi minimi per garantire la sicurezza antincendio delle case vacanze, bed and breakfast e gli affitti brevi.</p>
<p>La norma si riferisce a una forma di locazione definita “affitti brevi” di immobili ad uso abitativo per un massimo di 30 giorni; tipologia di contratto regolato dal art.4 del DL 50/2017 e stipulato tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa.</p>
<p>Se l’attività è gestita in forma imprenditoriale è necessario l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, nello specifico:</p>
<ul>
<li><strong>DM 09.04.1994</strong> approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere</li>
<li><strong>DM 14.07.2015</strong> disposizioni di prevenzioni incendi per le attività recettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.</li>
</ul>
<h4>Adeguamenti richiesti</h4>
<p>Per adeguarsi agli obblighi richiesti dalla Legge 191 del 15.12.2023 i proprietari dovranno dotare l’appartamento almeno dei dispositivi minimi previsti, quali:</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-512 alignright" src="https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2024/09/senza-titolo-la-tua-storia-169x300.png" alt="" width="168" height="298" srcset="https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2024/09/senza-titolo-la-tua-storia-169x300.png 169w, https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2024/09/senza-titolo-la-tua-storia-576x1024.png 576w, https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2024/09/senza-titolo-la-tua-storia-768x1365.png 768w, https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2024/09/senza-titolo-la-tua-storia-864x1536.png 864w, https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2024/09/senza-titolo-la-tua-storia.png 1080w" sizes="(max-width: 168px) 100vw, 168px" /></p>
<ul>
<li>devono essere posti un numero adeguato di <strong>estintori</strong>, in punti visibili e strategici,<br />
sulla base della normativa e della planimetria dell’appartamento/struttura, gli stessi dovranno essere di tipologia idonei alla struttura.</li>
<li>Le unità immobiliari devono essere dotate di <strong>rilevatori di gas combustibili e del monossido di carbonio</strong> in numero adeguato alla tipologia di struttura (casa, appartamento, camera senza cucina, etc.), al tipo di alimentazione (GPL o metano) a servizio degli impianti, alla presenza di stufe o camini o simili.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ognuno di questi dispositivi deve essere scelto in base alla nuova normativa e le specifiche della planimetria dell’appartamento; mentre, la corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, nr. 37.</p>
<p><strong><u>Attenzione al “fai da te”!</u></strong></p>
<p>La scelta dei dispositivi idonei alla specifica struttura è un passo, nonché la loro installazione deve essere correlata da omologazione e/o dichiarazione di corretta installazione. Senza opportuna consapevolezza si rischia un acquisto non conforme o non necessario per la propria attività o completamente sbagliato che potrebbe portate a sanzioni importanti da parte delle autorità competenti.</p>
<p><strong>STILM</strong> si avvale di un’esperienza pluriennale di professionisti in grado di conciliare le esigenze del cliente con i nuovi requisiti normativi dati dalla legge 191 del 15.12.2023.</p>
<p>Inoltre, <strong>STILM</strong> è in grado di elaborare ottimali soluzioni tecnico-economiche, grazie al contatto diretto con i vari fornitori, tali da consentire al committente di ottenere elevati standard di sicurezza minimizzando i costi di realizzazione.</p>
<p>Dopo un primo sopralluogo, sarà fornita la possibilità al cliente di acquistare un pacchetto all inclusive comprensivo di progettazione, fornitura e posa in opera per potersi allineare alle richieste normative e dove sarà seguito a 360° con proposte su misura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Legge nr.191 del 15.12.2023</strong></p>
<p><em>“Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell&#8217;articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell&#8217;allegato I al decreto del Ministro dell&#8217;interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.”</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Punti vendita carburante</title>
		<link>https://www.stilm.it/attivita/progettazione/punti-vendita-carburante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 08:51:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;installazione e l&#8217;esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. n. 32/1998, sono esercitate previa autorizzazione del comune in cui sono svolte, subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;installazione e l&#8217;esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. n. 32/1998, sono esercitate previa autorizzazione del comune in cui sono svolte, subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni ed alle norme di prevenzione incendi.</p>
<p>Gli impianti di distribuzione di carburanti sono disciplinati dalle norme di cui al decreto ministeriale 31/07/1934 e s.m.i., che riguardano la installazione dei serbatoi (capacità, profondità d’interramento, distanze, cassa di contenimento, ecc.), le “colonnine” distributrici e l’esercizio degli impianti medesimi.</p>
<p>Con l’entrata in vigore il 7/08/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151, gli «impianti di distribuzione carburanti» sono stati ricompresi al punto 13 dell’allegato I.<br />
<strong>STILM</strong> si avvale di professionisti antincendio in grado di gestire le pratiche relative ai punti vendita di carburanti ad uso pubblico e privato, sia fissi che mobili, offrendo supporto nell’iter autorizzativo e nelle modalità di trasmissione agli enti competenti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Audit</title>
		<link>https://www.stilm.it/attivita/progettazione/audit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 08:50:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’audit antincendio consiste nella valutazione della situazione antincendio di un’attività e consente di verificare lo stato di fatto reale e documentale di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza antincendio, al fine di stabilire in quale misura i criteri di Prevenzione Incendi siano stati soddisfatti o [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’audit antincendio consiste nella valutazione della situazione antincendio di un’attività e consente di verificare lo stato di fatto reale e documentale di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza antincendio, al fine di stabilire in quale misura i criteri di Prevenzione Incendi siano stati soddisfatti o meno ed in che modo si possa intervenire per compensare le eventuali criticità.</p>
<p>L’audit antincendio si sviluppa attraverso i seguenti steps:</p>
<ul>
<li>visure documentali presso il competente Comando dei VVF e copia degli atti necessari ai fini dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività</li>
<li>sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi e le attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 01.08.2011, n.151</li>
<li>verifica ai fini antincendio delle caratteristiche dei locali, delle funzionalità degli impianti e della gestione della sicurezza</li>
<li>individuazione delle Pratiche di Prevenzione Incendi da svolgere per nuove realizzazioni o adeguamenti di edifici</li>
<li>redazione di Report finale</li>
</ul>
<p><strong>STILM</strong> è in grado di fornire al cliente una consulenza professionale sullo stato delle pratiche antincendio dell’azienda; il team si occupa della verifica degli adempimenti antincendio aziendali e, nel caso mancassero, è in grado fornire assistenza nell’ottenimento e/o integrazione degli stessi.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rischi da Incidenti Rilevanti – Seveso</title>
		<link>https://www.stilm.it/attivita/progettazione/rischi-da-incidenti-rilevanti-seveso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 08:49:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”), recepita dal governo con il decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 hanno inteso migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con il D.Lgs 334/99 (Seveso II), al fine di garantire ai [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”), recepita dal governo con il decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 hanno inteso migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con il D.Lgs 334/99 (Seveso II), al fine di garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi e su come comportarsi in caso di incidente; consentendo altresì la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante.</p>
<p><strong>Uno stabilimento è soggetto al D.lgs.105/15 se detiene sostanze e/o miscele pericolose elencate <a href="http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/Allegato1.pdf">nell’Allegato 1</a> al decreto in quantitativi superiori ai valori limite in esso stabilite. Occorre precisare che tali sostanze/miscele possono essere presenti nello stabilimento come materie prime, prodotti, sottoprodotti, rifiuti o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente.</strong></p>
<p>Nel caso in cui in uno stabilimento sono presenti sostanze/miscele pericolose in quantità superiori al valore soglia della colonna 2, il gestore è tenuto a trasmettere alle autorità competenti la Notifica di cui all’art.13, redatta secondo il modulo riportato in <a href="http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/Allegato5.pdf)">allegato 5</a> al decreto. Nel caso sia superato il valore soglia della colonna 3, il gestore è inoltre obbligato a predisporre e trasmettere il Rapporto di Sicurezza (articolo 15).</p>
<p>Il gestore di uno stabilimento rientrante nel camppo di applicazione del D.Lgs 105/15 è in ogni caso tenuto a redigere il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e ad attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza, ai sensi dell’articolo 14 del decreto.</p>
<p>Nel campo di applicazione del Decreto rientrano tutte le sostanze e preparati presenti, ad ogni titolo (materie prime, prodotti finiti, intermedi, rifiuti etc…), all’interno di un sito gestito da un unico soggetto (gestore).</p>
<p>Al fine di non incorrere in possibili sanzioni penali, ogni persona che gestisce sostanze e miscele chimiche pericolose deve verificare le schede di sicurezza aggiornate e le rispettive quantità di prodotti in proprio possesso, al fine di verificare l’assoggettabilità o meno al D.Lgs 105/15 del proprio sito.</p>
<p><strong>STILM</strong>, è in grado di sviluppare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 105/15, in particolare:</p>
<ul>
<li>Compilare il documento di Notifica con contestuale inserimento nel Registro Nazionale delle Notifiche degli Impianti a Rischio di Incidente Rilevante, gestito da ISPRA</li>
<li>Sviluppare l’analisi di sicurezza di primo livello per tutte le tipologie di attività rientrantio nel campo di applicazione del D.Lgs 105/15</li>
<li>Redigere ed implementare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il sistema di gestione della sicurezza</li>
<li>Sviluppare l’analisi di sicurezza di secondo livello “Rapporto di Sicurezza”, secondo quanto previsto dal D.Lgs 105/15 per gli Stabilimenti di Soglia Superiore</li>
<li>Redigere il Piano d’Emergenza Interno, sulla base dei risultati dell’analisi di sicurezza effettuata</li>
<li>Affiancare il gestore nella trasmissione delle informazioni necessarie per la valutazione degli effetti domino, nonché per la redazione dei Piano d’Emergenza Esterno.</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Sistemi di protezione Antincendio</title>
		<link>https://www.stilm.it/attivita/progettazione/sistemi-di-protezione-antincendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 08:43:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2017/06/immagine-news-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>
<h4><strong>Protezione Attiva e Passiva</strong></h4>
<p>Le misure di protezione servono a limitare i danni dopo che l’incendio si è sviluppato.<br />
Si differenziano in:</p>
<ul>
<li><strong>Protezione Passiva:</strong> è rivolta a limitare l’estensione di un incendio e riguarda la reazione al fuoco, la resistenza, la compartimentazione e le vie di esodo;</li>
<li><strong>Protezione Attiva:</strong> è rivolta all’estinzione di un incendio e riguarda i sistemi di spegnimento (rete idrica, sprinkler, watermist, sistemi a schiuma, sistemi di rilevazione, sistemi di evacuazione fumo e calore).</li>
</ul>
<p><strong>Protezione Passiva</strong></p>
<p>La protezione passiva non richiede interventi di uomini o impianti e mira a limitare i danni alle strutture, permettere l’evacuazione e contenere la propagazione dell’incendio.</p>
<p>Consiste nell'uso di:</p>
<ul>
<li>Barriere antincendio: come ad esempio, muri tagliafuoco, porte tagliafuoco, pavimenti ignifughi, isolamento dell'edificio, distanze di sicurezza esterne ed interne, ecc.</li>
<li>Compartimenti e separazioni</li>
<li>Materiali classificati per un'adeguata reazione al fuoco</li>
<li>Sistemi di ventilazione</li>
<li>Uscite di emergenza e vie d'uscita consone</li>
</ul>
<p><strong>Protezione Attiva</strong></p>
<p>La protezione attiva si attua con persone, impianti o attrezzature ed è volta a dare l’allarme, combattere le fiamme e l’accumulo di fumo e di gas tossici.</p>
<p>Consiste nell'uso di:</p>
<ul>
<li>Estintori</li>
<li>Rete idrica antincendi</li>
<li>Sprinkler</li>
<li>Evacuatori di fumo e calore</li>
<li>Rilevatori di fumo</li>
<li>Sistemi di allarme antincendio</li>
</ul>
<p><strong>Dispositivi di protezione attiva</strong></p>
<p>La protezione attiva, per definizione, presuppone l’azione dell’uomo o l’intervento di un impianto.</p>
<p>Questi impianti intervengono nella prima fase dell’incendio, rallentando lo sviluppo dell’incendio, per ritardare il più possibile la fase di flashover.</p>
<p><strong>Estintori</strong></p>
<p>Gli estintori sono apparecchi di pronto intervento, contenenti un agente estinguente sotto pressione da proiettare sul fuoco e costituiscono il primo mezzo cui si accede per estinguere un incendio.</p>
<p><strong>Rete Idranti</strong></p>
<p>Le reti idranti sono installate allo scopo di fornire acqua in quantità adeguata per contrastare lo sviluppo dell’incendio di maggiore forza prevedibile nell’area protetta.</p>
<p>Un impianto ad idranti è costituito da una tubazione con degli attacchi idranti, un gruppo attacco per i Vigili del Fuoco e un gruppo pompe corredato da una riserva idrica.</p>
<p>La Norma UNI 10779 stabilisce le caratteristiche che una rete deve avere, e le modalità con cui deve essere realizzata e gestita.</p>
<p><strong>Sprinkler</strong></p>
<p>Un impianto sprinkler è un sistema automatico di estinzione a pioggia formato da un numero prestabilito di erogatori o spruzzatori d'acqua solitamente installato in un locale.</p>
<p>È una misura di protezione attiva che ha lo scopo di rilevare la presenza di un incendio, di estinguerlo o di tenerlo sotto controllo per permetterne l’estinzione con altri mezzi. Gli sprinkler possono agire in concomitanza con idranti certificati (UNI 45 e 70), estintori e altri strumenti.</p>
<p>La norma UNI 12845 stabilisce i requisiti e fornisce le raccomandazioni per la progettazione, l’installazione e la manutenzione di impianti fissi antincendio sprinkler.</p>
<p><strong>Sistemi a schiuma</strong></p>
<p>Un impianto a schiuma è un sistema automatico di estinzione che viene utilizzato per la protezione di rischi specifici e che si attiva quando si presenta un incendio che può crescere con una grande velocità e svilupparsi in tutte le direzioni.</p>
<p>Questo tipo di protezione viene utilizzato in ambienti pericolosi, quali impianti petrolchimici, raffinerie, piattaforme off-shore, impianti chimici o per la produzione di energia ecc. È un sistema di protezione molto efficace per i fuochi di classe A (solidi) e di classe B (liquidi).</p>
<p>Gli impianti a schiuma utilizzano come estinguente una miscela di acqua e schiuma che agisce sull’incendio creando una barriera che separa il combustibile dall’ossigeno nell’aria e raffredda il combustibile stesso.</p>
<p>In base al rapporto fra il volume della schiuma prodotta e della soluzione acqua-schiumogeno di origine, le schiume si distinguono in:</p>
<ul>
<li>alta espansione</li>
<li>media espansione</li>
<li>bassa espansione</li>
</ul>
<p>La norma UNI 13565 riguarda i requisiti e i metodi di prova per i componenti dell’impianto, la progettazione, la costruzione e la manutenzione.</p>
<p>La norma UNI 1568 tratta gli agenti estinguenti, in particolare le proprietà chimiche-fisiche.</p>
<p><strong>STILM</strong>, grazie alla sua pluriennale esperienza, è in grado di affiancare il cliente nella scelta del tipo di protezione più adeguata ed elaborare la migliore soluzione in base alle esigenze e nel rispetto della vigente normativa antincendio.</p>
<p><strong>IRAI – Impianti di rivelazione ed allarme antincendio</strong></p>
<p>L’impianto di rivelazione ed allarme incendio (IRAI) è un impianto in grado di rivelare un incendio con tempi di risposta rapidi ed attivare i sistemi di allarme ed eventualmente di protezione:</p>
<ul>
<li>attivare le misure protettive (es. impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione, ripristino della compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, controllo o arresto di impianti tecnologici di servizio e di processo, ecc.)</li>
</ul>
<ul>
<li>attivare le misure gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo, ecc.) progettate e programmate in relazione all’incendio rivelato ed all’ambito ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata</li>
</ul>
<p>La norma UNI 9795 descrive i criteri per la progettazione, installazione e esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione, segnalazione manuale e di allarme antincendio.</p>
<p><strong>Evacuatori di fumo e calore</strong></p>
<p>Gli evacuatori di fumo e calore sono dispositivi di protezione attiva antincendio studiati appositamente per far defluire parte del fumo e calore che si accumula all’interno degli ambienti e per consentire alle persone di uscire più velocemente dagli edifici qualora si verificasse un’emergenza, limitando i danni in caso di incendio.</p>
<p>Vengono installati sul tetto o a parete, sono progettati per far fuoriuscire fumo e calore lasciando libero lo strato più vicino al pavimento.</p>
<p>La norma UNI 9494 stabilisce i criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione, nonché le procedure di certificazione da parte di enti abilitati.</p>
<p><strong>STILM</strong> dispone di specifici software per la valutazione del grado di protezione più opportuno ed è in grado di elaborare la migliore soluzione in base alle esigenze del cliente.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it/attivita/progettazione/sistemi-di-protezione-antincendio/">Sistemi di protezione Antincendio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it">Stilm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2017/06/immagine-news-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h4><strong>Protezione Attiva e Passiva</strong></h4>
Le misure di protezione servono a limitare i danni dopo che l’incendio si è sviluppato.
Si differenziano in:
<ul>
 	<li><strong>Protezione Passiva:</strong> è rivolta a limitare l’estensione di un incendio e riguarda la reazione al fuoco, la resistenza, la compartimentazione e le vie di esodo;</li>
 	<li><strong>Protezione Attiva:</strong> è rivolta all’estinzione di un incendio e riguarda i sistemi di spegnimento (rete idrica, sprinkler, watermist, sistemi a schiuma, sistemi di rilevazione, sistemi di evacuazione fumo e calore).</li>
</ul>
<strong>Protezione Passiva</strong>

La protezione passiva non richiede interventi di uomini o impianti e mira a limitare i danni alle strutture, permettere l’evacuazione e contenere la propagazione dell’incendio.

Consiste nell'uso di:
<ul>
 	<li>Barriere antincendio: come ad esempio, muri tagliafuoco, porte tagliafuoco, pavimenti ignifughi, isolamento dell'edificio, distanze di sicurezza esterne ed interne, ecc.</li>
 	<li>Compartimenti e separazioni</li>
 	<li>Materiali classificati per un'adeguata reazione al fuoco</li>
 	<li>Sistemi di ventilazione</li>
 	<li>Uscite di emergenza e vie d'uscita consone</li>
</ul>
<strong>Protezione Attiva</strong>

La protezione attiva si attua con persone, impianti o attrezzature ed è volta a dare l’allarme, combattere le fiamme e l’accumulo di fumo e di gas tossici.

Consiste nell'uso di:
<ul>
 	<li>Estintori</li>
 	<li>Rete idrica antincendi</li>
 	<li>Sprinkler</li>
 	<li>Evacuatori di fumo e calore</li>
 	<li>Rilevatori di fumo</li>
 	<li>Sistemi di allarme antincendio</li>
</ul>
<strong>Dispositivi di protezione attiva</strong>

La protezione attiva, per definizione, presuppone l’azione dell’uomo o l’intervento di un impianto.

Questi impianti intervengono nella prima fase dell’incendio, rallentando lo sviluppo dell’incendio, per ritardare il più possibile la fase di flashover.

<strong>Estintori</strong>

Gli estintori sono apparecchi di pronto intervento, contenenti un agente estinguente sotto pressione da proiettare sul fuoco e costituiscono il primo mezzo cui si accede per estinguere un incendio.

<strong>Rete Idranti</strong>

Le reti idranti sono installate allo scopo di fornire acqua in quantità adeguata per contrastare lo sviluppo dell’incendio di maggiore forza prevedibile nell’area protetta.

Un impianto ad idranti è costituito da una tubazione con degli attacchi idranti, un gruppo attacco per i Vigili del Fuoco e un gruppo pompe corredato da una riserva idrica.

La Norma UNI 10779 stabilisce le caratteristiche che una rete deve avere, e le modalità con cui deve essere realizzata e gestita.

<strong>Sprinkler</strong>

Un impianto sprinkler è un sistema automatico di estinzione a pioggia formato da un numero prestabilito di erogatori o spruzzatori d'acqua solitamente installato in un locale.

È una misura di protezione attiva che ha lo scopo di rilevare la presenza di un incendio, di estinguerlo o di tenerlo sotto controllo per permetterne l’estinzione con altri mezzi. Gli sprinkler possono agire in concomitanza con idranti certificati (UNI 45 e 70), estintori e altri strumenti.

La norma UNI 12845 stabilisce i requisiti e fornisce le raccomandazioni per la progettazione, l’installazione e la manutenzione di impianti fissi antincendio sprinkler.

<strong>Sistemi a schiuma</strong>

Un impianto a schiuma è un sistema automatico di estinzione che viene utilizzato per la protezione di rischi specifici e che si attiva quando si presenta un incendio che può crescere con una grande velocità e svilupparsi in tutte le direzioni.

Questo tipo di protezione viene utilizzato in ambienti pericolosi, quali impianti petrolchimici, raffinerie, piattaforme off-shore, impianti chimici o per la produzione di energia ecc. È un sistema di protezione molto efficace per i fuochi di classe A (solidi) e di classe B (liquidi).

Gli impianti a schiuma utilizzano come estinguente una miscela di acqua e schiuma che agisce sull’incendio creando una barriera che separa il combustibile dall’ossigeno nell’aria e raffredda il combustibile stesso.

In base al rapporto fra il volume della schiuma prodotta e della soluzione acqua-schiumogeno di origine, le schiume si distinguono in:
<ul>
 	<li>alta espansione</li>
 	<li>media espansione</li>
 	<li>bassa espansione</li>
</ul>
La norma UNI 13565 riguarda i requisiti e i metodi di prova per i componenti dell’impianto, la progettazione, la costruzione e la manutenzione.

La norma UNI 1568 tratta gli agenti estinguenti, in particolare le proprietà chimiche-fisiche.

<strong>STILM</strong>, grazie alla sua pluriennale esperienza, è in grado di affiancare il cliente nella scelta del tipo di protezione più adeguata ed elaborare la migliore soluzione in base alle esigenze e nel rispetto della vigente normativa antincendio.

<strong>IRAI – Impianti di rivelazione ed allarme antincendio</strong>

L’impianto di rivelazione ed allarme incendio (IRAI) è un impianto in grado di rivelare un incendio con tempi di risposta rapidi ed attivare i sistemi di allarme ed eventualmente di protezione:
<ul>
 	<li>attivare le misure protettive (es. impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione, ripristino della compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, controllo o arresto di impianti tecnologici di servizio e di processo, ecc.)</li>
</ul>
<ul>
 	<li>attivare le misure gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo, ecc.) progettate e programmate in relazione all’incendio rivelato ed all’ambito ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata</li>
</ul>
La norma UNI 9795 descrive i criteri per la progettazione, installazione e esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione, segnalazione manuale e di allarme antincendio.

<strong>Evacuatori di fumo e calore</strong>

Gli evacuatori di fumo e calore sono dispositivi di protezione attiva antincendio studiati appositamente per far defluire parte del fumo e calore che si accumula all’interno degli ambienti e per consentire alle persone di uscire più velocemente dagli edifici qualora si verificasse un’emergenza, limitando i danni in caso di incendio.

Vengono installati sul tetto o a parete, sono progettati per far fuoriuscire fumo e calore lasciando libero lo strato più vicino al pavimento.

La norma UNI 9494 stabilisce i criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione, nonché le procedure di certificazione da parte di enti abilitati.

<strong>STILM</strong> dispone di specifici software per la valutazione del grado di protezione più opportuno ed è in grado di elaborare la migliore soluzione in base alle esigenze del cliente.<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it/attivita/progettazione/sistemi-di-protezione-antincendio/">Sistemi di protezione Antincendio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it">Stilm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Progettazione Antincendio</title>
		<link>https://www.stilm.it/attivita/progettazione/progettazione-antincendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 08:42:18 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.stilm.it/?post_type=attivita&#038;p=453</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2017/06/immagine-news-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />La progettazione antincendio è l’insieme di tutti gli accorgimenti tecnici e progettuali necessari per garantire la salvaguardia e la sicurezza delle persone, oltre che la tutela dell’ambiente e dei beni, in caso di incendio.</p>
<p>Il progettista degli impianti antincendio deve essere un tecnico abilitato e/o un professionista antincendio, che abbia superato gli esami previsti dal D.lgs. 139/2006, ex legge 818/84, iscritto in albo professionale e nell’elenco del Ministero dell’Interno.</p>
<p>Partendo dal presupposto che “la sicurezza antincendio costituisce uno dei requisiti essenziali ai quali devono rispondere le opere di costruzione (D.P.R. 246/1993)”, il progettista, attraverso l’elaborazione del Progetto antincendio, sviluppa le strategie più idonee per conseguire gli obiettivi generali di sicurezza antincendio, garantendo efficaci soluzioni sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.</p>
<p><strong>Approccio Ordinario</strong></p>
<p>L'approccio ordinario, di tipo prescrittivo, si concretizza nell'applicazione di regole tecniche in cui sono riportate le misure da adottare ai fine di ottenere la sicurezza antincendio e nel ricorso a strumenti di calcolo molto semplici (ad esempio, gli Eurocodici per il calcolo analitico della classe REI delle strutture, le curve standard d'incendio, ecc.). Le norme e le regole tecniche impongono, in definitiva, di realizzare il livello minimo di sicurezza fissato attraverso misure specificatamente prescrittive.</p>
<p>L’approccio prescrittivo è basato su:</p>
<ul>
<li>regole di buona tecnica di prevenzione incendi</li>
<li>principi generali di prevenzione incendi – normativa “orizzontale”</li>
<li>regole specifiche di prevenzione incendi – normativa “verticale” per determinate attività che il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare specificatamente.</li>
</ul>
<p>Questo tipo di approccio, consente:</p>
<ul>
<li>uniformità di giudizio nell’esame progetto da parte dei diversi Comandi Provinciali VVF</li>
<li>economicità nella redazione del progetto di prevenzione incendi</li>
<li>applicazioni di soluzioni standardizzate</li>
</ul>
<p><strong>STILM </strong>si avvale di un’esperienza pluriennale e, nello sviluppo del progetto, si pone come obiettivo primario quello di conciliare le esigenze del cliente con i requisiti normativi, inoltre è in grado di elaborare ottimali soluzioni tecnico-economiche tali da consentire al committente di ottenere elevati standard di sicurezza minimizzando i costi di realizzazione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it/attivita/progettazione/progettazione-antincendio/">Progettazione Antincendio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it">Stilm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2017/06/immagine-news-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />La progettazione antincendio è l’insieme di tutti gli accorgimenti tecnici e progettuali necessari per garantire la salvaguardia e la sicurezza delle persone, oltre che la tutela dell’ambiente e dei beni, in caso di incendio.

Il progettista degli impianti antincendio deve essere un tecnico abilitato e/o un professionista antincendio, che abbia superato gli esami previsti dal D.lgs. 139/2006, ex legge 818/84, iscritto in albo professionale e nell’elenco del Ministero dell’Interno.

Partendo dal presupposto che “la sicurezza antincendio costituisce uno dei requisiti essenziali ai quali devono rispondere le opere di costruzione (D.P.R. 246/1993)”, il progettista, attraverso l’elaborazione del Progetto antincendio, sviluppa le strategie più idonee per conseguire gli obiettivi generali di sicurezza antincendio, garantendo efficaci soluzioni sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.

<strong>Approccio Ordinario</strong>

L'approccio ordinario, di tipo prescrittivo, si concretizza nell'applicazione di regole tecniche in cui sono riportate le misure da adottare ai fine di ottenere la sicurezza antincendio e nel ricorso a strumenti di calcolo molto semplici (ad esempio, gli Eurocodici per il calcolo analitico della classe REI delle strutture, le curve standard d'incendio, ecc.). Le norme e le regole tecniche impongono, in definitiva, di realizzare il livello minimo di sicurezza fissato attraverso misure specificatamente prescrittive.

L’approccio prescrittivo è basato su:
<ul>
 	<li>regole di buona tecnica di prevenzione incendi</li>
 	<li>principi generali di prevenzione incendi – normativa “orizzontale”</li>
 	<li>regole specifiche di prevenzione incendi – normativa “verticale” per determinate attività che il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare specificatamente.</li>
</ul>
Questo tipo di approccio, consente:
<ul>
 	<li>uniformità di giudizio nell’esame progetto da parte dei diversi Comandi Provinciali VVF</li>
 	<li>economicità nella redazione del progetto di prevenzione incendi</li>
 	<li>applicazioni di soluzioni standardizzate</li>
</ul>
<strong>STILM </strong>si avvale di un’esperienza pluriennale e, nello sviluppo del progetto, si pone come obiettivo primario quello di conciliare le esigenze del cliente con i requisiti normativi, inoltre è in grado di elaborare ottimali soluzioni tecnico-economiche tali da consentire al committente di ottenere elevati standard di sicurezza minimizzando i costi di realizzazione.<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it/attivita/progettazione/progettazione-antincendio/">Progettazione Antincendio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it">Stilm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pratiche ambientali</title>
		<link>https://www.stilm.it/attivita/pratiche-ambientali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 07:51:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2017/06/progettazione.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Molte aziende svolgono attività impattanti dal punto di vista ambientale ed è per questo che si affidano a figure specializzate e certificate, i consulenti ambientali, che si occupano di seguire il cliente nell'implementazione di modelli e procedure volte a ridurre l'impatto sul territorio sulla base di richieste ed esigenze specifiche.</p>
<p>Uno degli aspetti più importanti della consulenza ambientale riguarda la messa in regola della documentazione dell’azienda rispetto alla normativa vigente.</p>
<p>I servizi offerti da una consulenza ambientale si sviluppano attraverso indagini ed analisi ambientali, supporto nel conseguimento di autorizzazioni o certificazioni, caratterizzazioni e progetti di bonifica.</p>
<p>Le principali procedure autorizzative legate alla tutela dell’ambiente e che richiedono l’intervento di una figura specializzata sono:</p>
<ul>
<li>Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)</li>
<li>Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)</li>
<li>Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)</li>
</ul>
<h4><strong><br />
VIA</strong></h4>
<p><strong>Valutazione di Impatto Ambientale (VIA):</strong> procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente, sulla salute e sul benessere umano di determinati progetti pubblici o privati. La VIA serve anche ad identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sugli ecosistemi, prima che questi si verifichino effettivamente.</p>
<p><strong><br />
AIA</strong> e <strong>AUA</strong></p>
<p>La differenza principale tra un’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sta nell’ambito di applicazione:</p>
<p><strong>Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):</strong> un provvedimento che mira a verificare la compatibilità ambientale di una determinata attività, che autorizza l'esercizio di un’installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti di <em>“Integrated Pollution Prevention and Control”</em> (IPPC, ovvero “prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”). Un’azienda rientra nella procedura di AIA quando le sue caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</p>
<p><strong>Autorizzazione Unica Ambientale (AUA):</strong> procedura di autorizzazione introdotta dal D.P.R. nr. 59 del 13 marzo 2013, che ha l’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali e viene rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). L’AUA si applica alle piccole e medie imprese, oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Gestione Siti Contaminati</strong></p>
<p>Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio per la salute umana.</p>
<p>La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il D.M. 471/99, è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie.</p>
<p>L'obiettivo finale delle bonifiche è quindi salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica, consentendo il recupero e la riqualificazione di aree compromesse.</p>
<p>I vari passaggi per la gestione di un sito contaminato si possono riassumere nei seguenti steps:</p>
<ul>
<li><strong>Comunicazione iniziale</strong> alle autorità di competenza della scoperta di eventi o siti potenzialmente inquinati;</li>
<li><strong>Indagini Preliminari:</strong> la ricerca di eventuali contaminazioni nelle matrici ambientali attraverso prelievi di terreno e acqua a vari livelli di profondità ed invio dei campioni in laboratorio per le analisi;</li>
<li><strong>Piano di caratterizzazione:</strong> documento che include lo studio, la progettazione, la codifica e l’elaborazione dei dati raccolti (da campioni e rilievi) attuali e storici, anamnesi del sito e che viene redatto secondo quanto stabilito all’allegato 2 alla parte IV del D.Lgs. nr. 152/06. Deve essere presentato nel caso le indagini preliminari abbiano evidenziato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Caratterizzazione:</strong> l'insieme delle attività che consentono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse;</li>
<li><strong>Analisi di rischio (A.d.R.):</strong> è uno strumento decisionale nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali suolo superficiale, suolo profondo e falda;</li>
<li><strong>Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE):</strong> intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, che ha la funzione di contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;</li>
<li><strong>Messa In Sicurezza di Operativa (MISO):</strong> è l’insieme degli interventi che si applicano ai siti contaminati in cui siano presenti attività produttive in esercizio. Questi interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la salute pubblica e per l’ambiente, alla protezione delle matrici ambientali sensibili, e alla graduale eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie mediante tecniche che siano compatibili col proseguimento delle attività produttive svolte nell’ambito del sito. Si applica in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Progetto di bonifica e/o</strong> <strong>Messa In Sicurezza Permanente (MISP):</strong> l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.</li>
</ul>
<p><strong>STILM </strong>si occupa della gestione dei siti contaminati, nonché delle effettuazioni di indagini ambientali per le matrici acqua-aria-suolo, con equipaggiamenti specifici e professionali, collaborando poi con diversi laboratori di analisi per poter proporre pacchetti ad hoc ai clienti.</p>
<p>Un altro aspetto interessante sviluppato dalla <strong>STILM,</strong> è la gestione degli impianti di trattamento acque con il conseguente monitoraggio e rendicontazione mendiate report giornalieri, mensili ad annuali, condotti contestualemente ai controlli delle agenzie regionali per la protezione ambientale.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it/attivita/pratiche-ambientali/">Pratiche ambientali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it">Stilm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2017/06/progettazione.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Molte aziende svolgono attività impattanti dal punto di vista ambientale ed è per questo che si affidano a figure specializzate e certificate, i consulenti ambientali, che si occupano di seguire il cliente nell'implementazione di modelli e procedure volte a ridurre l'impatto sul territorio sulla base di richieste ed esigenze specifiche.

Uno degli aspetti più importanti della consulenza ambientale riguarda la messa in regola della documentazione dell’azienda rispetto alla normativa vigente.

I servizi offerti da una consulenza ambientale si sviluppano attraverso indagini ed analisi ambientali, supporto nel conseguimento di autorizzazioni o certificazioni, caratterizzazioni e progetti di bonifica.

Le principali procedure autorizzative legate alla tutela dell’ambiente e che richiedono l’intervento di una figura specializzata sono:
<ul>
 	<li>Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)</li>
 	<li>Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)</li>
 	<li>Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)</li>
</ul>
<h4><strong>
VIA</strong></h4>
<strong>Valutazione di Impatto Ambientale (VIA):</strong> procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente, sulla salute e sul benessere umano di determinati progetti pubblici o privati. La VIA serve anche ad identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sugli ecosistemi, prima che questi si verifichino effettivamente.

<strong>
AIA</strong> e <strong>AUA</strong>

La differenza principale tra un’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sta nell’ambito di applicazione:

<strong>Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):</strong> un provvedimento che mira a verificare la compatibilità ambientale di una determinata attività, che autorizza l'esercizio di un’installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti di <em>“Integrated Pollution Prevention and Control”</em> (IPPC, ovvero “prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”). Un’azienda rientra nella procedura di AIA quando le sue caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

<strong>Autorizzazione Unica Ambientale (AUA):</strong> procedura di autorizzazione introdotta dal D.P.R. nr. 59 del 13 marzo 2013, che ha l’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali e viene rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). L’AUA si applica alle piccole e medie imprese, oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA.

&nbsp;

<strong>Gestione Siti Contaminati</strong>

Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio per la salute umana.

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il D.M. 471/99, è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie.

L'obiettivo finale delle bonifiche è quindi salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica, consentendo il recupero e la riqualificazione di aree compromesse.

I vari passaggi per la gestione di un sito contaminato si possono riassumere nei seguenti steps:
<ul>
 	<li><strong>Comunicazione iniziale</strong> alle autorità di competenza della scoperta di eventi o siti potenzialmente inquinati;</li>
 	<li><strong>Indagini Preliminari:</strong> la ricerca di eventuali contaminazioni nelle matrici ambientali attraverso prelievi di terreno e acqua a vari livelli di profondità ed invio dei campioni in laboratorio per le analisi;</li>
 	<li><strong>Piano di caratterizzazione:</strong> documento che include lo studio, la progettazione, la codifica e l’elaborazione dei dati raccolti (da campioni e rilievi) attuali e storici, anamnesi del sito e che viene redatto secondo quanto stabilito all’allegato 2 alla parte IV del D.Lgs. nr. 152/06. Deve essere presentato nel caso le indagini preliminari abbiano evidenziato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);</li>
</ul>
<ul>
 	<li><strong>Caratterizzazione:</strong> l'insieme delle attività che consentono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse;</li>
 	<li><strong>Analisi di rischio (A.d.R.):</strong> è uno strumento decisionale nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali suolo superficiale, suolo profondo e falda;</li>
 	<li><strong>Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE):</strong> intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, che ha la funzione di contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;</li>
 	<li><strong>Messa In Sicurezza di Operativa (MISO):</strong> è l’insieme degli interventi che si applicano ai siti contaminati in cui siano presenti attività produttive in esercizio. Questi interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la salute pubblica e per l’ambiente, alla protezione delle matrici ambientali sensibili, e alla graduale eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie mediante tecniche che siano compatibili col proseguimento delle attività produttive svolte nell’ambito del sito. Si applica in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività;</li>
</ul>
<ul>
 	<li><strong>Progetto di bonifica e/o</strong> <strong>Messa In Sicurezza Permanente (MISP):</strong> l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.</li>
</ul>
<strong>STILM </strong>si occupa della gestione dei siti contaminati, nonché delle effettuazioni di indagini ambientali per le matrici acqua-aria-suolo, con equipaggiamenti specifici e professionali, collaborando poi con diversi laboratori di analisi per poter proporre pacchetti ad hoc ai clienti.

Un altro aspetto interessante sviluppato dalla <strong>STILM,</strong> è la gestione degli impianti di trattamento acque con il conseguente monitoraggio e rendicontazione mendiate report giornalieri, mensili ad annuali, condotti contestualemente ai controlli delle agenzie regionali per la protezione ambientale.<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it/attivita/pratiche-ambientali/">Pratiche ambientali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it">Stilm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cantieri</title>
		<link>https://www.stilm.it/attivita/cantieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 07:49:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.stilm.it/?post_type=attivita&#038;p=452</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2017/06/progettazione.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<h4><strong>CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE</strong></h4>
<p>Un cantiere rientra nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 quando sono effettuati lavori di ingegneria civile o edile.</p>
<p>Secondo definizione rientrano nella categoria di cantiere temporaneo: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.</p>
<p>Il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 disciplina le modalità di gestione della sicurezza in un cantiere quando al suo interno operano contemporaneamente o in fasi successive due o più imprese.</p>
<p><strong>STILM</strong> si avvale di professionisti abilitati con pluriennale esperienza nella gestione dei cantieri ed è in grado di fornire al cliente un’assistenza completa e continuativa in materia di sicurezza, coordinando le imprese operanti nel cantiere, tutelando il committente e la salute e sicurezza dei lavoratori.</p>
<p><strong>STILM</strong> inoltre dispone di software specifici per la realizzazione di tutti i documenti necessari da tenere in cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/08.</p>
<h4><strong>RESPONSABILE DEI LAVORI</strong></h4>
<p>Quando il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa, o nel caso l’opera sia stata commissionata da più committenti, è necessario nominare un Responsabile dei Lavori. La sua definizione è contenuta nell’art. 89, lett. “c” del D.Lgs. 81/08.</p>
<p><strong>CSP</strong></p>
<p>Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) è una figura in possesso di determinati requisiti che ha il compito di coordinare le imprese esecutrici impegnate nei lavori e di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. La sua definizione è contenuta nell’art. 89, lett. “e” del D.Lgs. 81/08.</p>
<p>La figura del CSP viene nominata dal committente o dal responsabile dei lavori, la sua attività inizia con la conoscenza del progetto dell’opera che si andrà a realizzare ed è volta a definire scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e di tutela idonee ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro, nonché le misure di coordinamento appropriate a realizzare l’opera. Gli obblighi del CSP sono contenuti nell’art. 91 del D.Lgs. 81/08.</p>
<p><strong>CSE </strong></p>
<p>Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è una figura professionale che si occupa di supervisionare e coordinare la realizzazione dell’opera, garantendo il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l’esecuzione del cantiere e che il contenuto del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) venga applicato correttamente. La sua definizione è contenuta nell’art. 89, lett. “f” del D.Lgs. 81/08</p>
<p>Il suo ruolo consiste nel verificare l’idoneità della documentazione di sicurezza predisposta dalle imprese, nell’effettuare sopralluoghi in cantiere e nel coordinare le attività delle imprese coinvolte nei lavori al fine di evitare interferenze pericolose. Gli obblighi del CSP sono contenuti nell’art. 92 del D.Lgs. 81/08.</p>
<p><strong>Direttore dei Lavori </strong>(soggetto non previsto dal D. Lgs. 81/08)</p>
<p>Il direttore dei lavori è una figura professionale nominata dal committente che ha il compito di assistere, controllare e verificare la regolare esecuzione dei lavori sulla base di quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario, ha inoltre il compito di verificare la qualità dei materiali e l’accettazione degli stessi.</p>
<p>Durante la fase preliminare dei lavori il direttore dei lavori ha il compito di attestare lo stato dei luoghi e consegnare i lavori all’impresa affidataria.</p>
<p>&nbsp;</p>
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Un cantiere rientra nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 quando sono effettuati lavori di ingegneria civile o edile.

Secondo definizione rientrano nella categoria di cantiere temporaneo: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 disciplina le modalità di gestione della sicurezza in un cantiere quando al suo interno operano contemporaneamente o in fasi successive due o più imprese.

<strong>STILM</strong> si avvale di professionisti abilitati con pluriennale esperienza nella gestione dei cantieri ed è in grado di fornire al cliente un’assistenza completa e continuativa in materia di sicurezza, coordinando le imprese operanti nel cantiere, tutelando il committente e la salute e sicurezza dei lavoratori.

<strong>STILM</strong> inoltre dispone di software specifici per la realizzazione di tutti i documenti necessari da tenere in cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/08.
<h4><strong>RESPONSABILE DEI LAVORI</strong></h4>
Quando il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa, o nel caso l’opera sia stata commissionata da più committenti, è necessario nominare un Responsabile dei Lavori. La sua definizione è contenuta nell’art. 89, lett. “c” del D.Lgs. 81/08.

<strong>CSP</strong>

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) è una figura in possesso di determinati requisiti che ha il compito di coordinare le imprese esecutrici impegnate nei lavori e di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. La sua definizione è contenuta nell’art. 89, lett. “e” del D.Lgs. 81/08.

La figura del CSP viene nominata dal committente o dal responsabile dei lavori, la sua attività inizia con la conoscenza del progetto dell’opera che si andrà a realizzare ed è volta a definire scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e di tutela idonee ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro, nonché le misure di coordinamento appropriate a realizzare l’opera. Gli obblighi del CSP sono contenuti nell’art. 91 del D.Lgs. 81/08.

<strong>CSE </strong>

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è una figura professionale che si occupa di supervisionare e coordinare la realizzazione dell’opera, garantendo il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l’esecuzione del cantiere e che il contenuto del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) venga applicato correttamente. La sua definizione è contenuta nell’art. 89, lett. “f” del D.Lgs. 81/08

Il suo ruolo consiste nel verificare l’idoneità della documentazione di sicurezza predisposta dalle imprese, nell’effettuare sopralluoghi in cantiere e nel coordinare le attività delle imprese coinvolte nei lavori al fine di evitare interferenze pericolose. Gli obblighi del CSP sono contenuti nell’art. 92 del D.Lgs. 81/08.

<strong>Direttore dei Lavori </strong>(soggetto non previsto dal D. Lgs. 81/08)

Il direttore dei lavori è una figura professionale nominata dal committente che ha il compito di assistere, controllare e verificare la regolare esecuzione dei lavori sulla base di quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario, ha inoltre il compito di verificare la qualità dei materiali e l’accettazione degli stessi.

Durante la fase preliminare dei lavori il direttore dei lavori ha il compito di attestare lo stato dei luoghi e consegnare i lavori all’impresa affidataria.

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			</item>
		<item>
		<title>Manutenzione</title>
		<link>https://www.stilm.it/attivita/manutenzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 14:11:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1694" height="1122" src="https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2018/02/fotolia_79895633_subscription_monthly_m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2018/02/fotolia_79895633_subscription_monthly_m.jpg 1694w, https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2018/02/fotolia_79895633_subscription_monthly_m-300x199.jpg 300w, https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2018/02/fotolia_79895633_subscription_monthly_m-768x509.jpg 768w, https://www.stilm.it/wp-content/uploads/2018/02/fotolia_79895633_subscription_monthly_m-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1694px) 100vw, 1694px" />La manutenzione dei sistemi di protezione antincendio fissi e mobili è sia un obbligo normativo sia la garanzia del corretto funzionamento degli stessi in caso di necessità. La manutenzione deve essere effettuata su base programmata con cadenza predefinita e può essere articolata in:</p>
<ul>
<li><b>VERIFICHE</b></li>
<li><b>CONTROLLI</b></li>
<li><b>INTERVENTI MANUTENTIVI</b></li>
</ul>
<p align="justify">STILM è in grado di sviluppare piani di controllo e manutenzione basati sul rispetto della vigente normativa antincendio e dei principali standard nazionali ed internazionali (UNI ed NFPA), in particolare, possono essere redatti in base alle esigenze del cliente i seguenti documenti:</p>
<dl>
<dd>
<table width="406" cellspacing="0" cellpadding="7">
<colgroup>
<col width="390" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="390"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor="#d9e2f3" width="390"><b>Registro controlli antincendio</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="390"><b>Scadenziario</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor="#d9e2f3" width="390"><b>Piano di manutenzione impianti antincendio rete fissa</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="390"><b>Piano di manutenzione gruppo pompe</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor="#d9e2f3" width="390"><b>Piano di manutenzione impianti sprinkler</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</dd>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
<p>Su richiesta STILM può anche effettuare l’esecuzione dei piani elaborati.</p>
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<ul>
 	<li><b>VERIFICHE</b></li>
 	<li><b>CONTROLLI</b></li>
 	<li><b>INTERVENTI MANUTENTIVI</b></li>
</ul>
<p align="justify">STILM è in grado di sviluppare piani di controllo e manutenzione basati sul rispetto della vigente normativa antincendio e dei principali standard nazionali ed internazionali (UNI ed NFPA), in particolare, possono essere redatti in base alle esigenze del cliente i seguenti documenti:</p>

<dl>
 	<dd>
<table width="406" cellspacing="0" cellpadding="7"><colgroup> <col width="390" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="390"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor="#d9e2f3" width="390"><b>Registro controlli antincendio</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="390"><b>Scadenziario</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor="#d9e2f3" width="390"><b>Piano di manutenzione impianti antincendio rete fissa</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="390"><b>Piano di manutenzione gruppo pompe</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor="#d9e2f3" width="390"><b>Piano di manutenzione impianti sprinkler</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</dd>
</dl>
&nbsp;

Su richiesta STILM può anche effettuare l’esecuzione dei piani elaborati.<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it/attivita/manutenzione/">Manutenzione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.stilm.it">Stilm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Approccio prescrittivo</title>
		<link>https://www.stilm.it/attivita/consulenza/approccio-prescrittivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 17:04:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.stilm.it/?post_type=attivita&#038;p=276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fino al 2007 la normativa tecnica italiana, ha previsto in materia di prevenzione incendi, esclusivamente l’approccio di tipo prescrittivo. L’approccio prescrittivo è basato su: regole di buona tecnica di prevenzione incendi principi generali di prevenzione incendi – normativa “orizzontale” regole specifiche di prevenzione incendi – [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fino al 2007 la normativa tecnica italiana, ha previsto in materia di prevenzione incendi, esclusivamente l’approccio di tipo prescrittivo.</p>
<p>L’approccio prescrittivo è basato su:</p>
<ul>
<li>regole di buona tecnica di prevenzione incendi</li>
<li>principi generali di prevenzione incendi – normativa “orizzontale”</li>
<li>regole specifiche di prevenzione incendi – normativa “verticale” per determinate attività che il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare specificatamente.</li>
</ul>
<p>Questo tipo di approccio, consente:</p>
<ul>
<li>uniformità di giudizio nell’esame progetto da parte dei diversi Comandi Provinciali VVF</li>
<li>economicità nella redazione del progetto di prevenzione incendi</li>
<li>applicazioni di soluzioni standardizzate</li>
</ul>
<p>Di contro questo tipo d’approccio può comportare:</p>
<ul>
<li>necessità di ottenere una deroga rilasciata dal Comitato Tecnico Regionale dei VVF, sulla base di un progetto particolareggiato tale da dimostrare che la soluzione prescelta, pur non rispettando tutti i requisiti normativi previsti consente il mantenimento dello stesso standard di sicurezza</li>
<li>necessità di adottare soluzioni architettoniche, strutturali ed impiantistiche particolarmente onerose per rispettare i vincoli imposti dalla vigente normativa, che potrebbero risultare anche troppo cautelativi rispetto al livello di rischio presente.</li>
</ul>
<p><strong>STILM</strong> avvalendosi di un’esperienza pluriennale è in grado di elaborare ottimali soluzioni tecnico economiche tali da consentire al committente di ottenere elevati standard di sicurezza, nel rispetto della vigente normativa, minimizzando i costi di realizzazione.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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